Si definiscono comunemente operazioni "pronti contro termine" quelle operazioni nelle quali una parte vende ad un'altra una certa quantità di titoli o valori (c.d. operazione a pronti) con contemporaneo riacquisto della stessa quantità ad un termine prestabilito (c.d. operazione a termine).
L'art. 1, c. 5, D.Lgs 435/97, recante disposizioni in materia di tasse sui contratti di borsa, definisce "pronti contro termine" quei contratti "che configurano un'operazione a pronti ed una contrapposta operazione a termine, posti in essere sotto la stessa data, nei confronti della medesima controparte, sugli stessi titoli o valori e per pari imposto nominale".
In tali operazioni, normalmente, il venditore a pronti e acquirente a termine è una banca, mentre l'acquirente a pronti e venditore a termine è un cliente della banca.
Il tasso dell'operazione può essere inferiore o superiore a tasso d'interesse del titolo scambiato. In questi casi viene riconosciuto un differenziale sul prezzo secco a termine.
L'art. 1, c. 5, D.Lgs 435/97, recante disposizioni in materia di tasse sui contratti di borsa, definisce "pronti contro termine" quei contratti "che configurano un'operazione a pronti ed una contrapposta operazione a termine, posti in essere sotto la stessa data, nei confronti della medesima controparte, sugli stessi titoli o valori e per pari imposto nominale".
In tali operazioni, normalmente, il venditore a pronti e acquirente a termine è una banca, mentre l'acquirente a pronti e venditore a termine è un cliente della banca.
Il tasso dell'operazione può essere inferiore o superiore a tasso d'interesse del titolo scambiato. In questi casi viene riconosciuto un differenziale sul prezzo secco a termine.
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